Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art11 · fonte su Normattiva