Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata".
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
