Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
