Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art12 · fonte su Normattiva