L'articolo 616 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 176/2009

    Questione inammissibile
    11 giugno 2009

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della C…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 14 Riforma delle esecuzioni mobiliari

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  • Ordinanza n. 6/2009

    Questione inammissibile
    16 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del cod. proc. civ., censurato in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dichiara la non appellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all'esecuzione. Invero, identica questione è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 53 del 2008 ed il giudice a quo non ha prospettato nuovi motivi di censura, diversi da quelli già scrutinati, sicché l'ordinanza di rimessione presenta le medesime lacune argomentative già a suo tempo rilevate con la predetta sentenza. - V., citato, il precedente specifico sentenza n. 53/2008.

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  • Sentenza n. 53/2008

    Questione inammissibile
    13 marzo 2008

    È inammissibile - per implausibilità della motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Il remittente erroneamente ha escluso che una sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della norma censurata, che ne sopprime l'appellabilità, abbia come effetto il mantenimento del regime delle sue impugnazioni. Infatti, contrariamente a quanto è stato assunto, in caso di successione di leggi e in mancanza di una disciplina transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art14 · fonte su Normattiva