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Miscellanea
Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Legge 5 agosto 1978, n. 468
- Aggiornato al
- 30 gennaio 2013
- Articoli
- 44
- Versioni storiche
- 122
Titolo I — Bilancio di previsione dello statoartt. 1-19abrogato
- Art. 1Anno finanziarioabrogato
- Art. 1-bissenza rubricaabrogato
- Art. 2Bilancio annuale di previsioneabrogato
- Art. 3Documento di programmazione economico-finanziariaabrogato
- Art. 4Bilancio pluriennaleabrogato
- Art. 4-bisFormazione del bilancioabrogato
- Art. 5Integrità, universalità ed unità del bilancioabrogato
- Art. 6Classificazione delle entrate e delle speseabrogato
- Art. 7Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordineabrogato
- Art. 8Fondo speciale per la riassegnazione di residui parenti delle spese in conto capitaleabrogato
- Art. 9Fondo di riserva per le spese imprevisteabrogato
- Art. 9-bisFondo di riserva per le autorizzazioni di cassaabrogato
- Art. 9-terFondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura correnteabrogato
- Art. 10Fondi specialiabrogato
- Art. 11Legge finanziariaabrogato
- Art. 11-bisFondi specialiabrogato
- Art. 11-terCopertura finanziaria delle leggiabrogato
- Art. 11-quater(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) 1 Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c). 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). 4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima datàabrogato
- Art. 12Assegnazioni di bilancioabrogato
- Art. 13Garanzie stataliabrogato
- Art. 14Spese finanziate con ricorso al mercatoabrogato
- Art. 15Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmaticaabrogato
- Art. 16Esercizio provvisorioabrogato
- Art. 17Assestamento e variazioni di bilancioabrogato
- Art. 18Leggi di spesaabrogato
- Art. 19Annessiabrogato
Titolo II — Spese dello statoart. 20abrogato
Titolo III — Del rendiconto generale dello statoartt. 21-24abrogato
Titolo IV — Conti della finanza pubblicaartt. 25-30abrogato
- Art. 25Normalizzazione dei conti degli enti pubbliciabrogato
- Art. 26Coordinamento dei conti pubbliciabrogato
- Art. 27Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargatoabrogato
- Art. 28Consolidamento dei conti pubbliciabrogato
- Art. 29Adempimenti dei tesorieriabrogato
- Art. 30Conti di cassaabrogato
