Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/1981

    Illegittimità dichiarata
    8 giugno 1981

    La questione di merito per contrasto di interessi puo` essere promossa dal Governo nei confronti delle leggi delle regioni ad autonomia differenziata solo quando gli statuti speciali di tali regioni contengono disposizioni corrispondenti a quelli dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - che prevede la possibilita` per il Governo di promuovere le questioni di merito per contrato di interessi nel caso in cui i bilanci regionali non si armonizzino con il bilancio pluriennale dello Stato - sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 25 dello Statuto, in quanto lo stesso, a differenza degli statuti speciali di altre regioni non prevede il sindacato di merito da parte del Parlamento nazionale su atti legislativi della Regione).

    Art. 127 cost. · Art. 130 cost. · Art. 34 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art34 · fonte su Normattiva