Art. 34 — Partecipazione delle regioni
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione di merito per contrasto di interessi puo` essere promossa dal Governo nei confronti delle leggi delle regioni ad autonomia differenziata solo quando gli statuti speciali di tali regioni contengono disposizioni corrispondenti a quelli dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - che prevede la possibilita` per il Governo di promuovere le questioni di merito per contrato di interessi nel caso in cui i bilanci regionali non si armonizzino con il bilancio pluriennale dello Stato - sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 25 dello Statuto, in quanto lo stesso, a differenza degli statuti speciali di altre regioni non prevede il sindacato di merito da parte del Parlamento nazionale su atti legislativi della Regione).
Art. 127 cost. · Art. 130 cost. · Art. 34 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1978
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art34 · fonte su Normattiva