Art. 24-quinquies
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[1]((La gestione statale durera' fino a tanto che non siano cessate completamente le cause che alla gestione medesima hanno dato luogo, e il fondo abbia ripreso la sua normale produzione, o fino alla decisione favorevole sul ricorso di cui all'art. 24-bis.
[2]La riconsegna dei fondi, di cui trattasi, agli Enti proprietari, verra' fatta, in entrambi i casi, in seguito a decreto dello stesso Ministro di agricoltura)).
Testo in vigore dal 15 novembre 1922 al 22 dicembre 2008
