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((Le spese per la gestione di detti boschi e terreni, esclusi gli stipendi al personale statale, saranno prelevate dalle entrate dei boschi e terreni stessi. Le eccedenze attive si verseranno all'Ente proprietario e, in quanto si tratti di boschi demaniali, al Comune in conformita' dell'ultimo capoverso dell'articolo 24. Le eccedenze passive andranno invece provvisoriamente a carico dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, la quale resta autorizzata a rivalersene sulle future entrate, che a questo scopo rimarranno vincolate fino a totale estinzione del debito)).

Testo in vigore dal 15 novembre 1922 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art24sexies · fonte del testo

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