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((La consegna all'Amministrazione di detti boschi o terreni verra' fatta dagli amministratori nel termine prescritto dal decreto, di cui al precedente articolo. In caso di rifiuto l'Amministrazione forestale si intendera' immessa nel possesso di essi alla scadenza del termine, di cui sopra, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, fatto in contraddittorio di un funzionario delegato dal prefetto)).
Testo in vigore dal 15 novembre 1922 al 22 dicembre 2008
