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[1]La tutela degli interessi archeologici e artistici e' esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'istruzione, per mezzo dei seguenti uffici;
[2]1° soprintendenze ai monumenti;
[3]2º soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici;
[4]3º soprintendenze alle gallerie, ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
