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[1]A cominciare dall'anno finanziario 1909-910, sara' inscritta nel bilancio della pubblica istruzione la somma di L. 19,900, per la istituzione di una soprintendenza ai monumenti a Pisa.

[2]Con decreto Reale saranno determinati: la circoscrizione di tale soprintendenza; il numero e la qualita' del personale che vi dovra' essere addetto.

[3]Dallo stesso esercizio 1909-910 la tassa d'ingresso ai monumenti sottoposti alla detta soprintendenza sara' riscossa a loro vantaggio secondo le disposizioni vigenti per la tassa d'ingresso, agli altri monumenti dello Stato.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art10 · fonte del testo

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