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[1]Ai soprintendenti spetta la direzione di tutti i servizi della loro circoscrizione. A loro spetta pure di dividere le varie incombenze fra i funzionari dipendenti e di vigilarne la disciplina.
[2]In caso di temporanea assenza del sopraintendente o del direttore ne fara' le veci il funzionario designato dal soprintendente stesso, sotto la sua responsabilita'.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
