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[1]Gli ispettori attendono presso ogni direzione alla compilazione dei cataloghi, allo studio e alla illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti di antichita' e degli scavi archeologici e a tutte quelle funzioni d'indole tecnica e scientifica che siano loro affidate dai direttori.
[2]Ad un ispettore puo' essere affidato l'incarico di dirigere un museo o uno scavo o una galleria e in tal caso gli incomberanno tutte le responsabilita' dei direttori.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
