Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Gli architetti provvedono presso le soprintendenze ai monumenti al servizio di essi per la parte tecnica e artistica.
[2]Fanno ispezioni agli edifici monumentali e ai ruderi per verificarne le condizioni di stabilita' e proporre gli opportuni provvedimenti.
[3]Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e il restauro di tali edifici e ruderi.
[4]Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori intorno ai monumenti.
[5]Eseguiscono sotto la guida del direttore le opere architettoniche inerenti agli scavi.
[6]Rivedono i progetti compilati da altre amministrazioni e da privati, quando riguardino edifici monumentali e ne possano interessare la conservazione.
[7]Invigilano sull'esecuzione di tali progetti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
