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[1]Gli architetti provvedono presso le soprintendenze ai monumenti al servizio di essi per la parte tecnica e artistica.

[2]Fanno ispezioni agli edifici monumentali e ai ruderi per verificarne le condizioni di stabilita' e proporre gli opportuni provvedimenti.

[3]Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e il restauro di tali edifici e ruderi.

[4]Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori intorno ai monumenti.

[5]Eseguiscono sotto la guida del direttore le opere architettoniche inerenti agli scavi.

[6]Rivedono i progetti compilati da altre amministrazioni e da privati, quando riguardino edifici monumentali e ne possano interessare la conservazione.

[7]Invigilano sull'esecuzione di tali progetti.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art17 · fonte del testo

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