Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
I disegnatori coadiuvano gli architetti e gli ispettori nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichita' e d'arte e nella composizione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni, copie e quant'altro possa occorrere per l'illustrazione grafica di tali studi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
