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[1]I prefetti e le autorita' che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della dogana, i sindaci, gli economi dei benefici vacanti coadiuvano le sopraintendenze e gli analoghi uffici piu' prossimi, danno notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l'osservanza della legge che regola tale tutela.

[2]La stessa coadiuvazione spetta ai fabbriceri, ai parroci, ai rettori di chiese ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli enti morali che posseggono cose d'arte e d'archeologia.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art2 · fonte del testo

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