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[1]I soprastanti dirigono e sorvegliano i custodi e invigilano alla esazione delle tasse d'entrata.
[2]Visitano le opere sottoposte alla loro vigilanza, assistono alla esecuzione di esse, tengono al corrente i libretti, i giornali, il registro delle misure e gli altri documenti inerenti alla liquidazione dei lavori.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
