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[1]I restauratori attendono a lavori manuali di restauro nei musei archeologici e negli scavi sotto la guida e la responsabilita' dei direttori.
[2]Possono essere adibiti a tali lavori anche i custodi, qualora ne abbiano speciali attitudini a giudizio del direttore.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
