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I soprastanti e i custodi sono riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, giusta l'art. 36 del testo unico, 21 agosto 1901, n. 409, della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a tutti gli effetti di legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
