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[1]Nessuno puo' essere nominato agli uffici delle antichita' e belle arti ne' essere promosso ai gradi superiori se non per concorso.

[2]I concorsi saranno indetti dal Ministero per titoli o con esame oppure per titoli e con esame.

[3]I concorsi agli uffici di direttore, ispettore, architetto e disegnatore si riferiranno a un ufficio determinato.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art27 · fonte del testo

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