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[1]I sopraintendenti sono destinati per incarico del Ministero dell'istruzione tra i direttori e gli ispettori di Istituti d'arte e d'archeologia, i professori d'Universita' e le persone che per studi o per cognizioni dimostrate sieno venute in meritata fama di singolare perizia nelle cose d'arte o di archeologia.

[2]L'indennita' di L. 1500 annue spetta ai soprintendenti dei musei e degli scavi, ai soprintendenti delle gallerie di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Parma, Roma, Napoli e Firenze; e ai soprintendenti dei monumenti d'Ancona, Siracusa, Palermo, Cagliari, Perugia, Bari e Reggio Calabria, finche' anche in queste circoscrizioni non sieno istituite gallerie governative, o musei governativi, medievali e moderni.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art29 · fonte del testo

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