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Alle sopraintendenze ai monumenti spetta la custodia, la conservazione, l'amministrazione dei monumenti che sono in consegna del Ministero dell'istruzione. Ad esse spetta inoltre la vigilanza sui monumenti di proprieta' privata ai termini della legge per le antichita' e belle arti.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art3 · fonte del testo

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