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[1]I direttori dei monumenti sono nominati per concorso tra gli altri direttori, gli ispettori e gli architetti che prestano servizio da due anni in tali qualita'. Titoli principali nel concorso saranno l'opera prestata in qualita' di ispettori o architetti, gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica, e specialmente gli studi relativi alla tecnica per la conservazione e il restauro dei monumenti.
[2]La Commissione giudicatrice sara' composta come nell'articolo precedente, sostituendosi pero' a due soprintendenti per i musei e le gallerie due soprintendenti per i monumenti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 19 febbraio 1916
