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[1]Gli architetti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

[2]Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto e di ingegnere civile in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o di professore di disegno architettonico in un istituto di belle arti.

[3]Sara' di volta in volta indicato il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di avere le necessarie cognizioni tecniche, artistiche e di storia dell'arte, specialmente nei riguardi dell'architettura.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art34 · fonte del testo

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