Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →

Gli uffici per l'esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte:

  • a)invigilano sulla esportazione clandestina di tali oggetti;
  • b)rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti di cui consente l'esportazione la legge per le antichita' e belle arti;
  • c)determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma di detta legge;
  • d)promuovono l'esercizio del diritto spettante allo Stato di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art42 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari