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Gli uffici per l'esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte:
- a)invigilano sulla esportazione clandestina di tali oggetti;
- b)rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti di cui consente l'esportazione la legge per le antichita' e belle arti;
- c)determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma di detta legge;
- d)promuovono l'esercizio del diritto spettante allo Stato di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
