Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Fanno parte dell'ufficio di esportazione i soprintendenti e i direttori, gli ispettori e gli architetti residenti nella citta' dov'e' l'ufficio.
[2]Il Ministero dell'Istruzione designera' il funzionario che dovra' essere a capo dell'ufficio assumendo il titolo e le funzioni di direttore e indichera' quali tra i suddetti impiegati dovranno prestare ordinario servizio nell'ufficio.
[3]E' riservata sempre ai soprintendenti ed ai direttori la facolta' di eseguire essi stessi la stima e le altre operazioni relative alla esportazione o di consultare altro funzionario che ritengano singolarmente competente.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
