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[1]In ogni circondario o Comune in cui parra' opportuno sara' nominato per decreto Reale uno o piu' ispettori onorari dei monumenti e degli scavi.
[2]La circoscrizione dell'ispettorato onorario e' determinata di volta in volta nel decreto di nomina.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
