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[1]Gli ispettori durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.
[2]Anche prima della scadenza dei tre anni, essi potranno essere dispensati dal loro ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
