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[1]L'ispettore onorario che esce di carica dovra' far consegna al pubblico funzionario che sara' designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

[2]Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore.

[3]Il Ministero provvedera' affinche' siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art52 · fonte del testo

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