Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]L'ispettore onorario che esce di carica dovra' far consegna al pubblico funzionario che sara' designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.
[2]Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore.
[3]Il Ministero provvedera' affinche' siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
