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[1]Le Commissioni provinciali danno parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' e d'arte della rispettiva provincia su cui siano interrogate dalle sopraintendenze o dal Ministero.
[2]Possono di loro iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti d'antichita' e d'arte utile ai musei e alle gallerie nazionali, provinciali, comunali nel territorio di loro circoscrizione.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
