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[1]Le Commissioni provinciali tengono due sessioni annuali, la prima nel mese di maggio, la seconda del mese di novembre.
[2]Possono essere convocate straordinariamente altre volte, quando il Ministero lo richieda o il presidente lo creda opportuno.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
