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La riforma organica di cui all'art. 58 sara' completamente attuata nei tre esercizi finanziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, ed all'uopo il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 le necessarie variazioni per l'aumento della spesa, provvedendo altresi' alla prelevazione dai capitoli corrispondenti ai capitoli 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 81, 82 e 97 del bilancio per l'esercizio 1906-907 delle somme indicate nella tabella B.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
