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[1]Per la prima applicazione del presente ruolo saranno nominati ai posti del nuovo organico con il grado e l'anzianita' che loro spetta gli impiegati di ruolo che attualmente occupano i posti corrispondenti.
[2]Il giudizio sulla corrispondenza tra i gradi e le rispettive classi del presente ruolo e i gradi e le rispettive classi dei due ruoli fin oggi in vigore sara' pronunciato da una Commissione da nominarsi dal ministro dell'istruzione.
[3]Le pronuncie della Commissione avranno lo stesso effetto di quelle delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
