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Gli straordinari, i comandati, e cosi' gli avventizi e gli operai custodi, inservienti, scrivani, che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, potranno, nella prima applicazione del ruolo stesso e al seguito di deliberazione della Commissione suddetta, essere nominati agli uffici cui all'articolo precedente, eccettuato quello di direttore, prendendo posto, dopo i funzionari di ruolo, nell'ultima classe del grado a cui ciascuno sara' assegnato. I posti a cui, a norma della legge 2 giugno 1904, n. 217, hanno diritto i sottufficiali, saranno a loro conferiti dopo il collocamento in ruolo del personale predetto, di mano in mano che si faranno vacanti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
