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Le soprintendenze sulle gallerie, i musei medievali e moderni e gli oggetti d'arte:

  • a)tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di oggetti di arte del medio evo, della rinascenza e dell'eta' moderna;
  • b)invigilano la conservazione e le alienazioni di tali raccolte e dei singoli oggetti posseduti da enti e da privati nel rispettivo territorio;
  • c)hanno l'alta sorveglianza sugli oggetti d' arte appartenenti ai privati e sugli uffici di esportazione rispetto agli oggetti d'arte del medio evo, della rinascenza e dell'eta' moderna;
  • d)tengono al corrente gl' inventari e compilano i cataloghi.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art7 · fonte del testo

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