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Le soprintendenze sulle gallerie, i musei medievali e moderni e gli oggetti d'arte:
- a)tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di oggetti di arte del medio evo, della rinascenza e dell'eta' moderna;
- b)invigilano la conservazione e le alienazioni di tali raccolte e dei singoli oggetti posseduti da enti e da privati nel rispettivo territorio;
- c)hanno l'alta sorveglianza sugli oggetti d' arte appartenenti ai privati e sugli uffici di esportazione rispetto agli oggetti d'arte del medio evo, della rinascenza e dell'eta' moderna;
- d)tengono al corrente gl' inventari e compilano i cataloghi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
