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[1]Eccettuato sempre il posto di direttore, la Commissione suddetta formera' un elenco di funzionari di ruolo che hanno ordinariamente e lodevolmente coperto uffici appartenenti a categoria diversa da quella a cui appartengono. I funzionari stessi potranno essere trasferiti alla categoria corrispondente alle funzioni che esercitano, di mano in mano che si avranno posti disponibili.
[2]Al momento del passaggio da una categoria all'altra assumeranno il nuovo grado con l'anzianita' che loro sarebbe spettata, se non avessero fatto passaggio di categoria nella prima applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
