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[1]I direttori attualmente incaricati potranno prender parte al concorso per i posti di direttori effettivi.
[2]Quelli che rimarranno incaricati ed hanno anziche' un'indennita', uno stipendio, lo conserveranno.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
