Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]I professori ordinari di archeologia o di storia dell'arte o di altre materie strettamente affini in una Universita' del Regno possono sostenere contemporaneamente, e soltanto per incarico, un ufficio dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti.

[2]Coloro che, essendo gia' impiegati in detta Amministrazione, assumeranno un insegnamento universitario come sopra non potranno rimanere nel ruolo dell'Amministrazione se non per incarico.

[3]Ciascuno degli uffici a stipendio fisso contemplati nella presente legge, anche se coperto per incarico, tranne il caso previsto nel primo comma, e' incompatibile con l'esercizio di qualunque pro-professione e con ogni altro pubblico impiego stabile e retribuito. Non potra' in nessun caso essere tollerata qualsiasi occupazione che risulti incompatibile con l'orario normale e con gli altri doveri dell'ufficio.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art72 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari