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[1]I professori ordinari di archeologia o di storia dell'arte o di altre materie strettamente affini in una Universita' del Regno possono sostenere contemporaneamente, e soltanto per incarico, un ufficio dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti.
[2]Coloro che, essendo gia' impiegati in detta Amministrazione, assumeranno un insegnamento universitario come sopra non potranno rimanere nel ruolo dell'Amministrazione se non per incarico.
[3]Ciascuno degli uffici a stipendio fisso contemplati nella presente legge, anche se coperto per incarico, tranne il caso previsto nel primo comma, e' incompatibile con l'esercizio di qualunque pro-professione e con ogni altro pubblico impiego stabile e retribuito. Non potra' in nessun caso essere tollerata qualsiasi occupazione che risulti incompatibile con l'orario normale e con gli altri doveri dell'ufficio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
