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Al personale straordinario, a quello avventizio ed a quello degli operai custodi, inservienti e scrivani, cosi' qualificati nelle tabelle annesse al bilancio dell'istruzione 1906-907, che saranno nominati agli uffici del nuovo ruolo con uno stipendio minore della retribuzione che attualmente percepiscono, sara' corrisposta la differenza come retribuzione personale a rate mensili a carico dei capitoli del personale, nei quali vengono all'uopo trasportate le somme necessarie.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
