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[1]Non sono ammessi, sotto qualunque titolo, come comandati agli uffici delle antichita' e belle arti impiegati di altri uffici.
[2]E' vietato ai direttori di adibire operai ad uffici di custodi, a servizio continuo o simili.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
