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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.
[2]Per il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti sara' stabilito che sia presieduto dal ministro o per lui da un vice-presidente di sua scelta; che ogni sezione abbia un vice-presidente di nomina ministeriale; che i membri del Consiglio durino in carica tre anni e possano essere riconfermati. Saranno inoltre determinate le materie riservate al Consiglio plenario.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. CARCANO. RAVA.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
