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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

[2]Per il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti sara' stabilito che sia presieduto dal ministro o per lui da un vice-presidente di sua scelta; che ogni sezione abbia un vice-presidente di nomina ministeriale; che i membri del Consiglio durino in carica tre anni e possano essere riconfermati. Saranno inoltre determinate le materie riservate al Consiglio plenario.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1907.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]GIOLITTI. CARCANO. RAVA.

[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art75 · fonte del testo

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