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Nei luoghi dove non sono gallerie, ne' musei medioevali e moderni, la soprintendenza alla conservazione e alle alienazioni delle raccolte governative degli oggetti del medio evo, della rinascenza dell'eta' moderna e dei singoli oggetti consimili posseduti da enti e da privati spetta alle soprintendenze ai monumenti entro il rispettivo territorio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
