Art. 1 (Allegato n. 5)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 645 parole tolte, 22 parole aggiunte in 14 capoversi.
Allegato n. 5tolto: .
tolto: Schema di convenzione per il riscatto della ferrovia Cremona-Croce Santo Spirito-Borgo San Donnino.
tolto: Premesso:
tolto: che mediante convenzione 17 settembre 1903, approvata con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 420, vennero concessi al Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino ed alla ditta subconcessionaria Duparchy Alexis di Parigi, la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Croce Santo Spirito a Borgo San Donnino, nonche' il solo esercizio del tronco Cremona-Croce Santo Spirito;
tolto: che mediante istrumento 30 dicembre 1904, per rogito Soldi Francesco di Cremona, fu tra l'altro dichiarato da parte della ditta Duparchy Alexis che, sin dal principio dei lavori di costruzione della ferrovia, doveva ritenersi come vera subconcessionaria la Societa' delle ferrovie e tramvie nella provincia di Piacenza ed in altre Provincie italiane e che mediante deliberazione 3 ottobre 1906 dell'assemblea generale degli azionisti, regolarmente pubblicata a norma di legge, la detta Societa', modificando il proprio statuto, assunse la denominazione di Societa' italiana di ferrovie e tramvie; che il riconoscimento della subconcessionaria ebbe luogo con nota 19 gennaio 1908, n. 289, del Ministero dei lavori pubblici;
tolto: che la ferrovia Croce Santo Spirito-Borgo San Donnino fu aperta all'esercizio il 12 settembre 1906 e che in data 27 gennaio 1908 fu notificato dal Governo il preavviso di riscatto della ferrovia entro due anni dall'ultimazione, ma che tale diffida non ebbe poi seguito, non avendo la Societa' subconcessionaria potuto presentare la documentazione della spesa sostenuta ne' essendosi potuto giungere ad un accordo sulla somma da prendersi a base del riscatto;
tolto: che in seguito alla deliberazione 17 gennaio 1912 del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione per lo studio dei riscatti di ferrovie concesse, emessi rispettivamente nelle adunanze del 15 e 18 marzo 1912, si e' riconosciuta la opportunita' di procedere al riscatto della ferrovia Croce Santo Spirito-Borgo San Donnino insieme a quello della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino a fine di migliorare, a vantaggio dell'Amministrazione e del pubblico, i servizi viaggiatori e merci dal porto di Spezia verso la Lombardia orientale ed il bresciano e viceversa;
tolto: che, in seguito agli accertamenti fatti da funzionari tecnici governativi ed al parere dei detti consessi si e' riconosciuto conveniente per lo Stato determinare il corrispettivo del riscatto nella somma di L...... salvo poi alla subconcessionaria di riscuotere la somma stabilita in via transattiva in L. 121.083,82 quale concorso degli enti locali;
tolto: che, allo scopo di aver disponibili le aree occorrenti per l'impianto del secondo binario e per futuri aumenti patrimoniali della ferrovia, si e' riconosciuta altresi' l'opportunita' di acquistare dalla subconcessionaria per il prezzo di L. 117.480, altri metri quadrati 106,800, gia' espropriati dalla medesima e tuttora disponibili giusta dichiarazione fatta dal legale rappresentante della Societa';
tolto: che, come conseguenza del riscatto della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo San Donnino, deve pure essere provveduto alla risoluzione della concessione del solo esercizio della ferrovia Cremona-Croce S. Spirito, assicurando con opportuna clausola che la riconsegna della linea allo Stato abbia luogo in condizioni di buona e regolare manutenzione;
tolto: si conviene e si stipula quanto appresso restando stabilito che le suestese premesse formano parte integrante della presente convenzione.
tolto: Art. 1.
tolto: Giusta l'articolo 6 della legge...... 1912, n....... si conviene e si stipula il presente atto col quale d'acordo col concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e con la subconcessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie viene regolato il riscatto della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo San Donnino, concessa mediante la convenzione 17 settembre 1903, approvata con Reale decreto 5 ottobre 1903, n. 420, restando con cio' pienamente sciolta e risoluta da tale data la concessione stessa.
tolto: Parimente risoluta, a decorrere dalla data suindicata, deve ritenersi la concessione del solo esercizio della linea Cremona-Croce San Spirito accordata con la convenzione ed il Reale decreto sopracitati.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-5-art1 · fonte del testo