Art. 13 (Allegato n. 8)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Trasporti gratuiti.
[2]La concessionaria sara' obbligata a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato delle ferrovie e i loro bagagli, nonche', a richiesta del Governo, quei funzionari ed agenti dello Stato, i quali, per ragioni di ufficio, in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.
[3]A tale effetto la concessionaria dovra' tenere valide le tessere di riconoscimento rilasciate dall'ufficio speciale delle ferrovie ai propri funzionari e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio che le saranno richiesti dall' ufficio speciale medesimo.
[4]Ai funzionari ed agenti dell'ufficio speciale delle ferrovie ed alle loro famiglie sara' fatto, per i viaggi sulla linea ceduta in esercizio lo stesso trattamento accordato dalla concessionaria ai propri funzionari ed agenti.
[5]La concessionaria dovra' pure trasportare gratuitamente i membri dei due rami del Parlamento, il presidente, i presidenti di Sezione e componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e i sottoprefetti: per questi ultimi il trasporto gratuito sara' concesso fino al capoluogo della Provincia.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
