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[1]Trasporti gratuiti.

[2]La concessionaria sara' obbligata a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato delle ferrovie e i loro bagagli, nonche', a richiesta del Governo, quei funzionari ed agenti dello Stato, i quali, per ragioni di ufficio, in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

[3]A tale effetto la concessionaria dovra' tenere valide le tessere di riconoscimento rilasciate dall'ufficio speciale delle ferrovie ai propri funzionari e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio che le saranno richiesti dall' ufficio speciale medesimo.

[4]Ai funzionari ed agenti dell'ufficio speciale delle ferrovie ed alle loro famiglie sara' fatto, per i viaggi sulla linea ceduta in esercizio lo stesso trattamento accordato dalla concessionaria ai propri funzionari ed agenti.

[5]La concessionaria dovra' pure trasportare gratuitamente i membri dei due rami del Parlamento, il presidente, i presidenti di Sezione e componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e i sottoprefetti: per questi ultimi il trasporto gratuito sara' concesso fino al capoluogo della Provincia.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art13 · fonte del testo