Art. 14 (Allegato n. 8)
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[1]Concessioni speciali e trasporti militari.
[2]Ai trasporti qui sotto indicati debbono essere applicati i prezzi (comprese le sopratasse a favore degli Istituti di previdenza del personale ex-tre grandi Reti, stabilite con la legge 29 marzo 1900, n. 101), le relative norme, condizioni e modalita', in ogni tempo in vigore sulle ferrovie dello Stato, con le variazioni volute dalla legge 13 Aprile 1911, n. 310:
[3]Concessione A. - Trasporti per conto della Real Casa.
[4]Concessione B. - Trasporti per conto dello Stato.
[5]Concessione C. - Impiegati dello Stato.
[6]Concessione I. - Congressi, esposizioni e concorsi.
[7]Concessione II. - Elettori politici.
[8]Concessione III. - Veterani, reduci e superstiti delle patrie battaglie.
[9]Concessione IV. - Scrofolosi ed ammalati indigenti inviati alle cure balnearie.
[10]Concessione V. - Ragazzi poveri inviati alle cure climatiche.
[11]Concessione VI. - Associazioni di carita'.
[12]Concessione VII. - Istituti di carita'.
[13]Concessione VIII. - Maestri elementari comunali.
[14]Concessione IX. - Compagnie teatrali ed assimilate.
[15]Concessione X. - Emigranti in comitive ed emigranti rimpatriati.
[16]Concessione XI. - Operai e braccianti in comitiva.
[17]Concessione XII. - Coloni in comitiva.
[18]Concessione XIII. - Istituti civili d'istruzione governativa o riconosciuti dallo Stato.
[19]Concessione XIV - Federazione ginnastica italiana.
[20]Concessione XV. - Club alpino italiano.
[21]Concessione XVI. - Ammalati indigenti ammessi nelle R. Terme di Acqui.
[22]Concessione XVII. - Indigenti, alienati o supposti idrofobi.
[23]Concessione XVIII. - Cavalli da corsa, riproduttori o puledri lattanti.
[24]Concessione XIX. - Alberi d'innesto, piantine forestali, macchine e strumenti agrari, bestiame.
[25]Ai trasporti militari (Regio esercito, Regia marina e Regie guardie di finanza) debbono essere applicate le tariffe, le norme, condizioni e modalita', risultanti dal Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno, approvato con decreto Reale 1° luglio 1911 e successive modificazioni, comprese le sovratasse sopra indicate per gli istituti di previdenza.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
