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[1]Concessioni speciali e trasporti militari.

[2]Ai trasporti qui sotto indicati debbono essere applicati i prezzi (comprese le sopratasse a favore degli Istituti di previdenza del personale ex-tre grandi Reti, stabilite con la legge 29 marzo 1900, n. 101), le relative norme, condizioni e modalita', in ogni tempo in vigore sulle ferrovie dello Stato, con le variazioni volute dalla legge 13 Aprile 1911, n. 310:

[3]Concessione A. - Trasporti per conto della Real Casa.

[4]Concessione B. - Trasporti per conto dello Stato.

[5]Concessione C. - Impiegati dello Stato.

[6]Concessione I. - Congressi, esposizioni e concorsi.

[7]Concessione II. - Elettori politici.

[8]Concessione III. - Veterani, reduci e superstiti delle patrie battaglie.

[9]Concessione IV. - Scrofolosi ed ammalati indigenti inviati alle cure balnearie.

[10]Concessione V. - Ragazzi poveri inviati alle cure climatiche.

[11]Concessione VI. - Associazioni di carita'.

[12]Concessione VII. - Istituti di carita'.

[13]Concessione VIII. - Maestri elementari comunali.

[14]Concessione IX. - Compagnie teatrali ed assimilate.

[15]Concessione X. - Emigranti in comitive ed emigranti rimpatriati.

[16]Concessione XI. - Operai e braccianti in comitiva.

[17]Concessione XII. - Coloni in comitiva.

[18]Concessione XIII. - Istituti civili d'istruzione governativa o riconosciuti dallo Stato.

[19]Concessione XIV - Federazione ginnastica italiana.

[20]Concessione XV. - Club alpino italiano.

[21]Concessione XVI. - Ammalati indigenti ammessi nelle R. Terme di Acqui.

[22]Concessione XVII. - Indigenti, alienati o supposti idrofobi.

[23]Concessione XVIII. - Cavalli da corsa, riproduttori o puledri lattanti.

[24]Concessione XIX. - Alberi d'innesto, piantine forestali, macchine e strumenti agrari, bestiame.

[25]Ai trasporti militari (Regio esercito, Regia marina e Regie guardie di finanza) debbono essere applicate le tariffe, le norme, condizioni e modalita', risultanti dal Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno, approvato con decreto Reale 1° luglio 1911 e successive modificazioni, comprese le sovratasse sopra indicate per gli istituti di previdenza.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art14 · fonte del testo