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[1]Riduzioni di tariffe in caso di pubbliche calamita'.

[2]In casi di straordinaria carestia o di altra calamita' pubblica, il Governo potra' ordinare che i generi di prima necessita' che siano da trasportarsi per conto del Governo, delle Provincie, dei Comuni, ovvero di Comitati di soccorso o di Societa' cooperative dal Governo stesso indicate, godano di una temporanea riduzione entro il limite del 50 per cento delle tariffe in vigore, senza che la concessionaria abbia diritto a verun compenso.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art15 · fonte del testo