Art. 2 (Allegato n. 8)
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[1]Patto generale.
[2]La Societa' concessionaria assume l'esercizio sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore in materia di strade ferrate ed in base ai patti contenuti nel presente contratto. Essa dichiara, inoltre, fin d'ora, di riconoscersi obbligata all'osservanza di tutte le norme regolamentari e di tutte le disposizioni che saranno emanate, a senso di legge, dalle competenti autorita' governative.
[3]La Societa' concessionaria subentra all'Amministrazione governativa negli obblighi e diritti derivanti da tutte le convenzioni in vigore con terzi, per binari di raccordo, per trasporti a domicilio, ecc., fino alla loro scadenza. Di tali convenzioni sara' consegnata copia alla Societa' medesima prima dell'assunzione dell'esercizio da parte sua.
[4]Tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dalla concessionaria per un tempo eccedente il termine di scadenza del presente contratto, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.
[5]La Societa' concessionaria dovra' concordare con le ferrovie dello Stato i progetti delle nuove opere e modificazioni agli impianti esistenti, che si renderanno necessarie nelle stazioni comuni di Francavilla Fontana e Nardo' Centrale, in dipendenza della cessione di cui e' oggetto il presente contratto.
[6]Tali progetti, che dovranno essere attuati prima dell'inizio dell'esercizio da parte della Societa', saranno sottoposti all' approvazione tecnica preventiva del Ministero dei lavori pubblici, e la loro esecuzione spettera' di diritto alle ferrovie dello Stato, cui la concessionaria dovra' rimborsare integralmente la relativa spesa, compresa una quota del 10 per cento per spese generali.
[7]Solo in quanto si ritenesse opportuno di comprendere nei progetti opere di interesse comune, potra' l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato essere tenuta ad un concorso adeguato nella spesa. Resta pero' inteso che sono da considerarsi di interesse esclusivo della concessionaria gli spostamenti che si rendessero necessari negli esistenti impianti per far luogo alle opere ritenute necessarie nell'interesse suo esclusivo.
[8]Quale corrispettivo delle opere occorrenti nella stazione di Lecce in dipendenza della cessione di cui e' oggetto il presente contratto e quale contributo ai lavori necessari per sanare le deficenze che gia' ora si verificano in quella stazione, la Societa' versera' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima della cessione dell'esercizio la somma a corpo di lire 63,200 (sessantatremila duecento).
[9]Col pagamento di questa somma l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sara' tenuta soltanto a quanto e' necessario per mantenere il regolare disimpegno del servizio della linea ceduta, in relazione all'entita' di traffico attuale, salvo a procedere, nel modo e nel tempo che riterra' migliori, all' esecuzione dei lavori di ampliamento della stazione, cio' senza pregiudizio del pagamento del canone per l'uso degli impianti attuali (di cui all'art. 16 del presente contratto) e di quegli ulteriori ampliamenti che fossero richiesti da futuri aumenti di traffico sul tronco Lecce-Novoli.
[10]In caso di disaccordo sulle opere di interesse comune e sul riparto della relativa spesa, sara' risoluta la controversia con la procedura arbitrale di cui all'art. 36 del presente contratto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
