Art. 29 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 387 parole tolte, 25 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Fondi di riserva.
tolto: La Societa' concessionaria dovra' costituire i fondi di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento e per la rinnovazione del materiale rotabile. Pel materiale metallico d' armamento, il fondo verra' costituito mediante prelevamento annuo della quota di prodotto lordo dell'esercizio di spettanza sociale della somma di lire 120 (lire centoventi) per ogni chilometro di linea. Quando il prodotto lordo chilometrico ecceda le lire 6000, la somma, da prelevarsi dalla quota di spettanza sociale per lo scopo anzidetto, sara' elevata a lire 150 (lire centocinquanta) per chilometro e quando il prodotto lordo ecceda le lire 9000 a chilometro, il mezzo per cento dell'eccedenza sara' devoluto al fondo di riserva di cui trattasi; al quale sara' pure versato il ricavato dalla vendita del materiale di armamento usato, tolto d'opera e sostituito col nuovo.
tolto: Pel materiale mobile il fondo suddetto sara' costituito da una quota annua uguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.
tolto: I fondi di riserva suddetti saranno amministrati dalla Societa' concessionaria che ne avra' la responsabilita'.
tolto: Le somme di ragione di detti fondi per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti; e la concessionaria potra' valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali i fondi stessi sono stati costituiti.
tolto: Al fondo per il rinnovamento del materiale metallico di armamento verranno addebitate le spese per la rinnovazione della sola parte metallica dell'armamento di mano in mano che avranno luogo; il residuo attivo sara' tenuto in riserva.
tolto: Indipendentemente dalla costituzione di detto fondo, resta fermo anche per l'armamento, come per tutto quanto concerne la linea e sua diramazione, l'obbligo per la Societa' concessionaria di eseguirne la manutenzione col criterio di cui all'art. 7, di conservare cioe' nel modo migliore e piu' completo possibile la consistenza patrimoniale.
tolto: In caso di insufficienza dei fondi suddetti, la concessionaria resta ugualmente obbligata all' esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico dei fondi medesimi.
tolto: In caso di decadenza della concessione i fondi speciali passeranno per intero in proprieta' dello Stato.
tolto: In caso di scadenza della concessione, passera' a titolo gratuito in proprieta' dello Stato, soltanto il complessivo fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d' armamento, nonche' le scorte di materiali fuori d'opera, acquistati col fondo stesso.aggiunto: Allegato n. 8-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art29 · fonte del testo