Art. 3 (Allegato n. 8)
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[1]Consegna della linea.
[2]La Societa' concessionaria riceve in consegna la linea e la sua diramazione nelle attuali loro condizioni da essa riconosciute pienamente idonee al sicuro e regolare esercizio.
[3]Lo stato di consistenza della linea e diramazione medesima si fara' constare dal verbale redatto in contradittorio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
