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[1]Imposte e spese di sorveglianza.

[2]L'imposta fondiaria resta a carico del Governo. La concessionaria paghera', annualmente al pubblico tesoro dalla data della legge che approva la presente convenzione, la somma di lire 50 per chilometro di linea della Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardo', in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza dell'esercizio della linea stessa.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art31 · fonte del testo