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[1]Acquisto del materiale rotabile e di esercizio e delle provviste alla cessazione del contratto.

[2]Alla cessazione del contratto in ciascuno dei casi previsti all'articolo 5 e nei primi due contemplati dall'art. 8, lo Stato acquistera' dalla Societa' concessionaria, a giusto prezzo di stima, il materiale rotabile e quello di esercizio, nonche' le provviste di sua proprieta' nei limiti richiesti per un regolare esercizio e purche' il detto materiale sia in istato di regolare manutenzione e le provviste servibili alla loro destinazione.

[3]Nel terzo dei casi di cui al succitato art. 8, cioe' quando la rescissione del contratto avvenga per cattiva manutenzione del materiale rotabile, sara' in facolta' del Governo di non acquistare il materiale rotabile stesso.

[4]In contraddittorio fra i funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie e della concessionaria si procedera' (fermo il disposto del precedente alinea) alle ricognizioni e constatazioni della consistenza e delle condizioni del materiale rotabile, di quello di esercizio e delle provviste, nonche' alla determinazione del relativo prezzo di stima salvo, in caso di disaccordo, rimettere la decisione dei punti controversi a tre arbitri da nominarsi come e' detto all'art. 36.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art34 · fonte del testo